CIRCOLARE N. 23 Lodi 24 settembre 2024
Ai docenti
Al personale ATA
Agli studenti
Alle famiglie
Oggetto: Divieto di fumo nelle scuole
Si comunica che, a seguito del Decreto Legge del 12 settembre 2013, n. 104 art. 4 (Tutela della salute nelle scuole), è assolutamente vietato fumare sigarette tradizionali e sigarette elettroniche in tutti i locali chiusi e in tutti i luoghi all’aperto rientranti nelle pertinenze della scuola, compreso il porticato, il cortile antistante la scuola, l’area verde retrostante la scuola, e ogni altro luogo interno alle recinzioni della sede dell’Istituto.
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 189 della Legge 311/2004 ancora vigente, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 27,50 euro a 275,00 euro; in caso di perpetrata violazione del suddetto divieto ad opera di personale della scuola, saranno presi appositi provvedimenti disciplinari.
Per ulteriore chiarezza viene indicato il dettato normativo:
Il decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, stabilisce testualmente, all’ Art. 4 (Tutela della salute nelle scuole), quanto segue:
- All’articolo 51 della legge 16 gennaio 2003. n. 3, dopo il comma 1 è inserito il seguente: “1-bis. Il divieto di cui al comma 1 è esteso anche alle aree all’aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie.”.
- E’ vietato l’utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi delle istituzioni scolastiche statali e paritarie, comprese le sezioni di scuole operanti presso le comunità di recupero e gli istituti penali per i minorenni, nonché presso i centri per l’impiego e i centri di formazione professionale.
- Chiunque violi il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche di cui al comma 2 è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, e successive
I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 3 del presente articolo, inflitte da organi statali, sono versati all’entrata del bilancio dello Stato, per essere successivamente riassegnati, con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, allo Stato di previsione del Ministero della salute, per il potenziamento dell’attività di monitoraggio sugli effetti derivanti dall’uso di sigarette elettroniche, nonché per la realizzazione di attività informative finalizzate alla prevenzione del rischio di induzione al tabagismo.
Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni sopra riportate, e come deliberato nel regolamento approvato dal Consiglio di istituto del giorno 19 settembre 2013, Il Dirigente scolastico dispone che è fatto divieto a tutto il personale, agli studenti, ai genitori, ai visitatori:
- di fumare negli spazi interni e nelle pertinenze esterne dell’Istituto ;
- di utilizzare sigarette elettroniche sia negli spazi interni che nelle pertinenze esterne dell’Istituto
I docenti daranno lettura agli studenti del contenuto della presente.
I collaboratori scolastici e i docenti sono tenuti alla massima vigilanza sul rispetto delle norme in parola, segnalando al Dirigente o in Vicepresidenza, con la massima tempestività eventuali episodi di violazione del citato decreto legge e delle presenti disposizioni anche mediante l’identificazione degli studenti che violano le predette disposizioni.
Si rammenta infine agli studenti che:
- durante le ore di lezione non è consentito uscire dalla classe se non per motivi di necessità che il docente presente valuterà sotto la propria responsabilità;
- durante l’intervallo e in qualsiasi ora di lezione è tassativamente vietato uscire dall’Istituto
- La violazione di disposizioni di legge e/o delle disposizioni impartite dal Dirigente e/o delle norme di sicurezza e sul divieto antifumo costituisce comportamento rilevante sul piano disciplinare, e sarà soggetto alle sanzioni di legge e ai provvedimenti disciplinari previsti dal regolamento interno.
Il dirigente scolastico
Prof. Marco De Giorgi
circ_23_divieto_di_fumo_2024_25.pdf.pades
ISTRUZIONI GENERALI PER LE CONTRAVVENZIONI AL DIVIETO DI FUMO
Si riportano, di seguito, le modalità delle contestazioni nonché le entità delle sanzioni previste. In particolare:
- la sanzione amministrativa va da Euro 27,5 a Euro 275
- la sanzione è raddoppiata in caso di violazione commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o di lattanti o bambini fino a dodici anni (dunque da 55 a 550)
- è ammesso, entro il sessantesimo giorno dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione, il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista o al doppio della sanzione minima, se più conveniente, per la violazione commessa, oltre al pagamento delle spese del procedimento (come raccomandate con ricevuta di ritorno)
- l’autorità amministrativa competente a ricevere scritti difensivi, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla notifica, è il Prefetto.
Il pagamento delle sanzioni può essere effettuato:
- in banca o presso gli uffici postali, utilizzando il modello F23, codice tributo 131T, causale del versamento “Infrazione al divieto di fumo” ed il codice ufficio
- presso la Tesoreria provinciale competente per territorio
- presso gli uffici postali, tramite bollettino di c/c postale intestato alla Tesoreria provinciale competente per territorio, riportando come causale del versamento “Infrazione al divieto di fumo”.
In caso di trasgressione al divieto, gli incaricati dell’accertamento delle infrazioni:
- provvedono alla redazione in triplice copia del verbale di accertamento mediante la modulistica fornita dall’amministrazione, previa identificazione del trasgressore tramite il documento di identità; il verbale deve essere firmato dal trasgressore
- individuano l’ammenda da comminare
- consegnano al trasgressore la copia di sua pertinenza
- consegnano la seconda e terza copia all’ufficio di segreteria.
L’ufficio trattiene la seconda copia agli atti e trasmette la terza copia al Prefetto.
Marco De Giorgi
Dirigente Scolastico