C.I. 134 Lodi, 29/11/2024
Agli studenti / Alle famiglie
Classi QUINTE
LICEO e ISTITUTO TECNICO
Ai docenti
Oggetto: Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione – anno scolastico 2024/2025 –Candidati interni: termini e modalità di presentazione delle domande di partecipazione.
Con nota ministeriale n. 47341 del 25.11.2024, diffusa in data 27.11.2024, il MiM ha fissato al 30 dicembre 2024 la scadenza per la presentazione agli uffici di segreteria delle domande partecipazione agli Esami di Stato per l’anno scolastico 2024-25
Si invitano quindi, gli studenti delle classi quinte, a compilare e restituire entro e non oltre il 24 dicembre 2024 i seguenti documenti:
- Domanda di ammissione agli esami di Stato (allegato)
- Autorizzazione al trattamento dei dati personali (allegato)
- Ricevuta del versamento di € 12,09 da versare tramite procedura Pago in Rete Scuole causale “Tassa iscrizione Esame di Stato”
- Diploma originale Licenza Media * (verificare alla Scuola media di averlo ritirato) *
- Fototessera firmata sul retro (FIRMA LEGGIBILE) e la relativa classe
Tali documenti dovranno essere consegnati, per classe, in segreteria didattica dal rappresentante di classe.
Si ricorda che PER I CANDIDATI INTERNI Studenti frequentanti la classe quinta: come da circ. ministeriale n. 0047341 del 25 novembre 2024, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, sono ammessi a sostenere l’esame di Stato, in qualità di candidati interni, gli studenti che hanno frequentato l’ultimo anno di corso dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado presso le istituzioni scolastiche del Sistema nazionale di istruzione. L’ammissione all’esame di Stato è disposta, in sede di scrutinio finale, dal consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato.
Studenti della penultima classe – abbreviazione per merito (termine presentazione domande: 31 gennaio 2025) Ai sensi dell’articolo 13, comma 4, del d. lgs. n. 62 del 2017 sono ammessi, a domanda, direttamente all’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo, gli studenti che
- hanno riportato, nello scrutinio finale della penultima classe non meno di otto decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente e non meno di otto decimi nel comportamento
- hanno seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado
- hanno riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non inferiore a otto decimi nel comportamento negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in non ammissioni alla classe successiva nei due anni predetti.
Le votazioni suddette non si riferiscono all’insegnamento della religione cattolica e alle attività alternative.
L’abbreviazione per merito non è consentita nei corsi quadriennali e nei percorsi di istruzione degli adulti di secondo livello, in considerazione della peculiarità dei corsi medesimi.
Con l’occasione, si ritiene opportuno far presente che per gli studenti di tutte le classi di istruzione secondaria di secondo grado, ai fini della valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta, ai sensi dell’art. 14, comma 7 del DPR 22 giugno 2009, n. 122, la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato.
Il Collegio Docenti potrà stabilire eventuali deroghe a tale limite (DPR 122 /09 art.14), a condizione che le assenze, comunque documentate e continuative, non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.
Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione all’esame di Stato.
Si ricorda che il voto di comportamento concorre alla determinazione dei crediti scolastici (art. 4, comma 2, D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122).
Il Dirigente Scolastico
Prof. Marco de Giorgi
Marco De Giorgi
Dirigente Scolastico