In relazione all’imminente emanazione della Nota Ufficiale da parte del M.I e conseguentemente anche da parte dell’AT di Lodi, ritengo opportuno ricordare alcuni capisaldi relativamente all’anno di prova dei docenti.
A decorrere dall’ a.s. 2022/23, tutti i docenti tenuti a svolgere l’anno di prova devono il seguire il nuovo percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio, introdotto dal DL n. 36/2022, convertito in legge n. 79/2022.
Il nuovo percorso è disciplinato dal DECRETO MINISTERIALE n. 226/2022
Prima di tutto si sottolinea che il superamento del percorso di formazione e del periodo annuale di prova in servizio è subordinato allo svolgimento di almeno 180 giorni di servizio effettivamente prestato nel corso dell’anno scolastico, di cui almeno 120 per le attività didattiche.
Sono tenuti ad effettuare il percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio:
i docenti che si trovano al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato, a qualunque titolo conferito, che aspirino alla conferma nel ruolo
i docenti per i quali sia stata richiesta la proroga del periodo di formazione e periodo annuale di prova in servizio o che non abbiano potuto completarlo negli anni precedenti. In ogni caso la ripetizione del periodo comporta la partecipazione alle connesse attività di formazione, che sono da considerarsi parte integrante del servizio in anno di prova;
i docenti per i quali sia stato disposto il passaggio di ruolo
i docenti vincitori di concorso, che abbiano l’abilitazione all’insegnamento o che l’acquisiscano ai sensi dell’articolo 13, comma 2 del Decreto Legislativo, che si trovano al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato.
In caso di mancato superamento del test finale o di valutazione negativa del percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio, il personale docente effettua un secondo percorso di formazione e di prova, non ulteriormente rinnovabile.
Inoltre, il percorso di formazione e prova in servizio è rinviabile nei casi di fruizione di assegno di ricerca o di frequenza di dottorato di ricerca, sino al primo anno scolastico utile dopo la fine dell’impegno, oltre che in tutti gli altri casi previsti dalla normativa vigente.
La nuova legge prevede che il superamento del periodo annuale di prova in servizio:
è subordinato allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno 180 giorni, dei quali almeno 120 per le attività didattiche;
che il personale docente in periodo di prova è sottoposto a un test finale, che accerti come si siano tradotte in competenze didattiche pratiche le conoscenze teoriche disciplinari e metodologiche del docente, attraverso valutazione da parte del dirigente scolastico, sentito il comitato per la valutazione dei docenti;
che in caso di mancato superamento del test finale o di valutazione negativa del periodo di prova in servizio, il personale docente è sottoposto a un secondo periodo annuale di prova in servizio, non ulteriormente rinnovabile;
Allo scopo di personalizzare le attività di formazione, anche alla luce delle prime attività didattiche svolte, il docente in periodo di prova dovrà tracciare un primo bilancio di competenze, in forma di autovalutazione strutturata, con la collaborazione del docente tutor.
Il dirigente scolastico e il docente in periodo di prova, sulla base del bilancio delle competenze, sentito il docente tutor e tenuto conto dei bisogni dell’istituzione scolastica, stabiliscono, con un apposito patto per lo sviluppo professionale, gli obiettivi di sviluppo delle competenze di natura culturale, disciplinare, pedagogica, didattico-metodologica e relazionale, dove la formazione ad hoc prevista e la partecipazione ad attività formative attivate dall’istituzione scolastica o da reti di scuole, siano al centro del percorso.
Al termine del percorso di formazione e del periodo annuale di prova in servizio, il docente in periodo di prova, con la supervisione del docente tutor, traccia un nuovo bilancio di competenze per registrare i progressi di professionalità, l’impatto delle azioni formative realizzate, gli sviluppi ulteriori da ipotizzare.
Attività di formazione docenti neoassunti
Nel corso dell’anno di prova docenti neoassunti in ruolo, le attività formative hanno una durata complessiva di 50 ore, organizzate in 4 fasi:
incontri propedeutici e di restituzione finale; (6 ORE)
laboratori formativi; (12 ORE)
“peer to peer” e osservazione in classe; (12 ORE)
formazione on-line INDIRE (20 ORE)
La formazione on-line del docente in periodo di prova avrà la durata complessiva di 20 ore, e consisterà nello svolgimento delle seguenti attività, sulla piattaforma dedicata INDIRE:
analisi e riflessioni sul proprio percorso formativo;
elaborazione di un proprio portfolio professionale che documenta la progettazione, realizzazione e valutazione delle attività didattiche;
compilazione di questionari per il monitoraggio delle diverse fasi del percorso formativo;
libera ricerca di materiali di studio, risorse didattiche, siti dedicati, messi a disposizione durante il percorso formativo.
Nel corso del periodo di formazione il docente in periodo di prova cura la predisposizione di un proprio portfolio professionale, in formato digitale, che dovrà contenere:
uno spazio per la descrizione del proprio curriculum professionale;
l’elaborazione di un bilancio di competenze, all’inizio del percorso formativo;
la documentazione di fasi significative della progettazione didattica, delle attività didattiche svolte, delle azioni di verifica intraprese;
la realizzazione di un bilancio conclusivo e la previsione di un piano di sviluppo professionale.
Infine ricordo che, tra le novità del percorso di quest’anno è da annoverarsi l’allegato A al DM 226 del 16 agosto 2022 che guida l’osservazione in classe del docente in anno di prova da parte del Dirigente scolastico e del Tutor.
Le suddette schede, debitamente compilate, entrano a far parte del materiale sottoposto al Comitato di valutazione.
Sarà mia premura informare i docenti interessati non appena verranno emanate dagli organi competenti le informazioni di dettaglio che permetteranno la partenza del percorso di formazione.
Resto comunque a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Marco De Giorgi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lvo39/1993
adelegato